Memorie-2018

 

 

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DA ROMA ALLA TERZA ROMA

XXXVI SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI

Campidoglio, 21-22 aprile 2016

 

 

image002Franco Vallocchia

“Sapienza” Università di Roma

 

“IUS MIGRANDI? MIGRAZIONI LATINE E CITTADINANZA ROMANA*

 

 

Sommario: 1. Per una (possibile) definizione del (cosiddetto) “ius migrandi. – 2. Ius migrandi” nella terminologia degli studiosi contemporanei. – 3. Ilius migrandi«presumibile». Dalle parole al concetto. – 4. Dal presumibile al certo. Parole e concetti nelle fonti romane. – 5. In ciuitatem Romanam per migrationem et censum transire. I censori e il popolo.

 

 

1. – Per una (possibile) definizione del (cosiddetto) “ius migrandi

 

Numerose e variamente organizzate sono le definizioni che gli autori contemporanei danno del rapporto tra le migrazioni dei Latini in Roma e la cittadinanza romana (cd. “ius migrandi”). Mi limito a riportarne alcune, quelle maggiormente diffuse, soprattutto nella manualistica.

«Les Latins ... avaient le droit de s’établir à Rome, d’y exercer un droit de cité»[1].

«Uebersiedelung des Latiners nach Rom unter Aufgabe seines Heimathrechts»[2].

«I Latini … portando il loro domicilio a Roma, il che si riduce alla mera iscrizione nelle liste censuali, conseguono la piena cittadinanza romana»[3].

«La facoltà data ai Latini … d’iscriversi come cittadini stabilendosi in Roma»[4].

«… Latino che stabilisca il suo domicilio a Roma non ha che a dichiarare ai censori di voler essere cittadino romano»[5].

«Ogni latino, trasportando il suo domicilio a Roma, diventa cittadino romano»[6].

«Il diritto … di acquistare la cittadinanza di un altro stato della lega [sc.latina] mutando il proprio domicilio e facendosi iscrivere nelle liste del censo»[7].

«Veniva riconosciuto, dapprima ai Latini prisci, poi anche agli altri, il diritto di acquistare la cittadinanza col trasporto del proprio domicilio a Roma»[8].

«Il diritto [sc. dei Latini] di trasferirsi a Roma e di acquistarvi la cittadinanza, rinunciando alla propria»[9].

«… Riconosciuto [sc. ai Latini] … il diritto di acquistare la cittadinanza romana col semplice fatto di fissare in Roma il proprio domicilio, perdendo conseguentemente la cittadinanza originaria»[10].

«I Latini prisci … diventavano cittadini romani trasferendosi stabilmente a Roma (ed iscrivendosi in una delle tribú)»[11].

«Lo statuto dei Latini comprendeva il diritto di trasferirsi a Roma, assumendo la cittadinanza romana»[12].

Le definizioni sopra riportate rappresentano al meglio le conclusioni (positive)[13] cui gli studiosi sono pervenuti sull’argomento, tra la fine del XIX secolo ed i tempi odierni.

Estraendo i caratteri delle suddette definizioni, è possibile enucleare tratti comuni e tratti distinti. Tra i primi, evidenzio: a)- l’esclusivo riferimento ai Latini, da taluno specificato col richiamo alla distinzione tra Latini prisci e coloniarii; b)- il rapporto causa-effetto tra il trasferimento a Roma e l’acquisto della cittadinanza romana, ove tale trasferimento è da taluno specificato tramite il concetto di “domicilio”. Tra i tratti distinti, registro i riferimenti: a)- alla situazione giuridica del Latino “migrante”, indeterminata oppure qualificata quale “diritto” o “facoltà”; b)- agli esiti della sua originaria condizione, indeterminati oppure ritenuti dipendenti da “rinuncia” o “perdita”; c)- alla formalizzazione della nuova condizione, indeterminata oppure considerata dipendente distintamente da “iscrizione” (nel censo o nelle tribú) o da “dichiarazione” (resa ai censori).

Insomma, si tratterebbe del diritto o della facoltà che avevano i Latini (prisci o anche coloniarii) di acquistare la cittadinanza romana, (probabilmente) con apposita dichiarazione al censore ed iscrizione nelle liste del censo, avendo trasferito il domicilio a Roma ed avendo (probabilmente)[14] rinunciato cosí alla cittadinanza originaria, espressamente o tacitamente.

 

 

2. – Ius migrandi” nella terminologia degli studiosi contemporanei

 

La maggior parte degli studiosi qualifica tale diritto (o facoltà) attraverso l’espressione “ius migrandi”. Tuttavia, non è raro imbattersi in altre espressioni definitorie, alcune delle quali, però, rischiano di generare confusione concettuale; esemplarmente: “ius Latii[15], “ius exulandi[16], “ius postliminii[17], “ius mutandae civitatis[18].

Al di là di queste eccezioni, dicevo, è piú diffusamente utilizzata l’espressione “ius migrandi”. Premesso che ritengo possibile una mia svista, credo che il primo ad averla usata sia stato Pietro Bonfante nel 1900 [19]. Direi che il Maestro italiano traduceva cosí (in latino) la formula che, anni prima, Theodor Mommsen aveva creato (in tedesco) per descrivere la migrazione dei Latini in Roma: «Recht des Uebersiedelnden»[20].

Orbene, tale formulazione risulta dunque la piú diffusa tra gli studiosi contemporanei. Ma v’è corrispondenza nelle fonti antiche?

A tal proposito, valga quel che Francesco De Martino aveva scritto nella Storia della costituzione romana, fin dalla prima edizione: «Il ius migrandi ... non è attestato, ma è presumibile»[21].

A questo punto, c’è da chiedersi che cosa sia «presumibile».

 

 

3. – Ilius migrandi«presumibile». Dalle parole al concetto

 

È presumibile: che i Latini, migrando a Roma, ne abbiano acquistato la cittadinanza; che ciò sia avvenuto già in età arcaica, (forse) in virtú del foedus Cassianum del 493 a.C.; che ciò sia proseguito anche dopo lo scioglimento della lega latina a seguito della guerra conclusa nel 338 a.C.; che, nel corso del tempo, tali migrazioni siano state variamente disciplinate sotto il profilo giuridico; che tale disciplina giuridica non abbia prodotto effetti oltre la metà del I secolo a.C.

Insomma, pare proprio che negli anni gli studiosi abbiano perduto, per dir cosí, le certezze tramandate dai Maestri alla fine del XIX secolo. Tanto che è dato ravvisare, soprattutto negli ultimi decenni, scetticismo verso l’esistenza stessa dell’istituto[22].

Di fronte al «presumibile» stanno, però, alcuni dati certi, tratti dalle fonti.

Innanzitutto, è certa l’antica consapevolezza di una comunanza di stirpe tra Latini e Romani, attraverso Enea e, quindi, la città di Troia[23]. Sono inoltre certe, fin dall’età del regnum, l’inclusione di intere comunità latine in Roma[24] e la conclusione di foedera coi Latini[25]. È poi certa l’assenza di riferimenti a tale diritto di migrazione nel foedus Cassianum[26] e nelle disposizioni assunte a seguito dello scioglimento della lega latina[27]. Infine, è certa la presenza in Roma di Latini, almeno fino al 177-173 a.C., divenuti (in qualche modo) cittadini romani a seguito di (costanti) migrazioni[28].

Orbene, sulla base dei dati certi è possibile trarre conclusioni che non siano solo “presumibili”?

 

 

4. – Dal presumibile al certo. Parole e concetti nelle fonti romane

 

Stando ai dati certi, dunque, non può essere posto in dubbio che i Latini, fin dall’età regia, abbiano avuto una condizione particolare in relazione a Roma. Neppure si può dubitare che tale condizione abbia nel tempo assunto speciali connotati, in virtú dell’emersione del concetto di civitas (Romana). È parimenti indubbio che il foedus Cassianum non è stato il primo patto stretto tra Romani e Latini.

Ora, però, posto che nelle fonti romane non appare l’espressione “ius migrandi”, per ciò stesso si deve concludere che neppure ne sia espresso il concetto? Che quindi, per dirla in breve, si tratti di una invenzione, sia per la forma sia per il contenuto?

Inizio dalla forma. Livio, in relazione a fatti avvenuti nel 187 a.C., per cui si era provveduto ad ordinare il ritorno nelle sedi di partenza di Latini migrati in Roma e ivi iscritti nelle liste di censimento, usa le seguenti parole: Romam commigrasse et ibi censos esse[29]. Lo stesso Livio, trattando di analoga vicenda occorsa dieci anni dopo, nel 177 a.C., utilizza la seguente espressione, piú precisa sotto il profilo tecnico-giuridico: (socii nominis Latini) in ciuitatem Romanam per migrationem et censum transibant[30].

Adesso il contenuto. Per quanto si possa ragionare sui casi sopra menzionati, ed è stato ampiamento fatto e sotto svariati profili[31], resta che al tempo era senz’altro possibile per i Latini migrare in Roma e acquistarvi la cittadinanza. E resta anche che in quattro lustra, dal 204 al 187 a.C., l’avevano fatto almeno in dodicimila, in media circa settecento all’anno e tremila per ogni lustrum[32].

Orbene, alla luce delle narrazioni liviane, mi sembra innegabile che la migrazione dei Latini in Roma producesse conseguenze circa la condizione giuridica del migrato (e della sua famiglia); ma si trattava di conseguenze che la migrazione, da sola, non avrebbe potuto comportare. Era necessaria, infatti, l’iscrizione nelle liste del censimento, il quale, come è noto, era realizzato nel sistema giuridico-religioso romano attraverso il potere dei censori e secondo i caratteri di lustrum/lustratio.

Ecco, in ciò mi sento di dire che l’espressione “ius migrandi” non è corretta o, se si vuole, è corretta solo in parte: non tiene conto dello sviluppo del censo e, soprattutto, dell’affermazione del potere dei censori.

 

 

5. – In ciuitatem Romanam per migrationem et censum transire. I censori e il popolo

 

Migrazione e censo sono quindi inscindibili, nella prospettiva dei Latini che migrano in Roma con lo scopo di acquistarvi la cittadinanza; e ciò ancor prima della guerra annibalica. Che, poi, possa essere stato un diritto azionabile in una qualche sede, è tutta un’altra questione, da affrontare (e forse risolvere) procedendo da analitiche considerazioni circa la base normativa del ‘transire/commigrare’ ed il potere dei censori.

Innanzitutto, messo da parte il tema dell’azionabilità del “ius”, occorre prendere atto di quanto affermato da Cicerone a proposito del valore giuridico del “censo”, per cui esso non avrebbe dichiarato il diritto di cittadinanza, ma avrebbe indicato che il censito si era comportato da cittadino fin dall’iscrizione[33].

Peraltro, va detto che i censori non compivano soltanto attività dichiarativa di un diritto altrui. Occorre evidenziare, infatti, che varie erano le attività collegate al censimento, ma che non tutte potevano essere svolte direttamente dai due censori[34]. Al contempo, è necessario rilevare che i censori operavano certamente controlli sulle dichiarazioni rese con solenne giuramento in occasione del censimento[35], ma è improbabile che tali controlli fossero diffusi e capillari; altresí, non è possibile ricostruire con certezza quali fossero i criteri seguiti per individuare le dichiarazioni da verificare[36]. Comunque, ritengo che tali attività di controllo dipendessero, di regola, dal potere (edittale e discrezionale) dei censori[37], condizionabile eccezionalmente attraverso fonti normative d’altro tipo, quali leggi, senatoconsulti e, seppur indirettamente, editti consolari[38].

Orbene, nella già citata vicenda del 177 a.C., la cittadinanza era acquisibile soltanto dai Latini migrati che avessero lasciato “a casa” (domi) un discendente, e ciò quanto meno a far data dal censimento del 188 a.C.[39] Ciò presupponeva, allora, che i censori operassero, anche solo eventualmente e sommariamente, una sorta di controllo, con chiare implicazioni giuridico-religiose, sulle dichiarazioni fatte con solenne giuramento dai Latini migrati, volto alla verifica del possesso di requisiti necessari, come esemplarmente il nomen Latinum e la dimora, e della presenza di cause ostative, come la mancanza di discendenti nella sede di partenza. Peraltro, si trattava di persone non note al censo, in quanto sicuramente non presenti nelle liste dei lustri precedenti; insomma, persone che acquistavano la condizione di romani provenendo da altra cittadinanza.

È evidente, però, che nella vicenda sopra citata le verifiche censorie non erano state accurate, come dimostrano le (insistenti) lamentele dei legati latini[40] e la disposizione di apposita inchiesta da parte del pretore romano[41]. Parrebbe, anzi, che i censori abbiano deliberatamente trascurato di fare controlli, come sembra dimostrare una certa insofferenza dei censori medesimi verso quei legati, tanto che a questi ultimi era stato possibile presentare lamentele ed istanze al Senato solo dopo il compimento del lustrum[42]. Mi verrebbe allora da dire che i censori del 179-178 a.C., ma in generale un po’ tutti i censori quanto meno dal 204 a.C., col trascurare la verifica dei presupposti legittimanti l’acquisto della cittadinanza romana, avevano favorito le migrazioni latine indirizzando cosí la politica “inclusiva” della città; e ciò aveva prodotto livelli importanti di iscrizioni censitarie[43]. Infatti, i deludenti esiti (rispetto alle aspettative) del censimento nel lustrum successivo, quello del 173, furono dovuti proprio ai numerosi ‘rimpatri’ forzati dei Latini[44].

In conclusione, ritengo certo che (per molto tempo) i Latini hanno avuto la possibilità di acquisire la cittadinanza romana migrando in Roma. Reputo altresí certo che sulla vicenda ha influito lo sviluppo del censo e del potere dei censori, attraverso i quali passava l’ordine e la purificazione, sotto il profilo giuridico-religioso[45], di quel che era a fondamento della (libera) res publica: appunto, il popolo (romano)[46].

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dal Comitato promotore del XXXVI Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (organizzato dall’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del CNR e dall’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con la collaborazione della ‘Sapienza’ Università di Roma, sul tema: MIGRAZIONI, IMPERO E CITTÀ DA ROMA A COSTANTINOPOLI A MOSCA) e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

* In corso di pubblicazione in. Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law 46 (Napoli 2018). Questo contributo trae spunto da alcune riflessioni presentate in una comunicazione da me tenuta a Roma, in Campidoglio, il 22 aprile 2016 nel XXXVI Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla Terza Roma», organizzato dall’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del Consiglio Nazionale delle Ricerche ─ Sapienza-Università di Roma, in collaborazione con l’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, inserito tra le manifestazioni ufficiali del Natale di Roma.

[1] J. Marquardt, L’administration romaine, Paris 1889, 74 (trad. franc. A. Weiss ˗ P. Louis-Lucas).

[2] Th. Mommsen, Abriss des römischen Staatsrechts, Leipzig 1893, 23 (trad. it. P. Bonfante, Disegno del diritto pubblico romano, Milano 1904, 25: «Migrazione del latino a Roma dietro rinunzia al suo diritto patrio»).

[3] P. Bonfante, Diritto romano, Firenze 1900, 51.

[4] G. De Sanctis, Storia dei Romani II, Milano Torino Roma 1907, 102.

[5] S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano I, Roma 1928, 16.

[6] P. Bonfante, Storia del diritto romano I, Roma 1934, 53.

[7] F. De Martino, Storia della costituzione romana II, Napoli 1954, 75 (II, Napoli 1973, 54).

[8] G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, Torino 1965, 240.

[9] F. Cassola, L. Labruna, La guerra latina e la posizione dei Latini, in Lineamenti di storia del diritto romano, direz. M. Talamanca, Milano 1979, 262.

[10] E Volterra, Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1980, 63.

[11] M. Marrone, Istituzioni di diritto romano, Palermo 1992, 285.

[12] G. Pugliese, F. Sitzia, L. Vacca, Istituzioni di diritto romano, 4a ed., Torino 2012, 59.

[13] C’è anche chi ha sostanzialmente negato l’esistenza di tale diritto; vedi infra, nt. 22.

[14] È noto il passo dell’orazione pro Balbo 29, nel quale Cicerone affermava che, a differenza di altri cittadini, per i Romani non era possibile possedere ulteriori cittadinanze: nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praeterea, ceteris concessum est.

[15] L. Landucci, Storia del diritto romano I, Verona Padova 1898, 617 ss., aveva trattato di cittadinanza acquisita «stabilendosi a Roma», inquadrandola all’interno di ius Latii.

[16] J.-B. Mispoulet, Les Institutions politiques des Romains, Paris 1883, 48: «(les Latins) conservent le ius exulandi, qui consiste à recevoir membres de leurs cités les exilés romains, droit qui peut-être la transformation d’un privilège antérieur plus important». L’autore parrebbe descrivere lo sviluppo di un piú antico ius (migrandi).

[17] Tra gli autori piú recenti, M.F. Cursi, La struttura del “postliminium” nella repubblica e nel principato, Napoli 1996, 17 ss., puntualizza le differenze tra ius migrandi e ius postliminii.

[18] E Volterra, Istituzioni, cit., 63. Piú recentemente, A. Schiavone, a cura di, Storia del diritto romano e linee di diritto privato, Torino 2011, 56.

[19] P. Bonfante, Diritto romano, cit., 51. Lo stesso autore, pochi anni prima, trattando di cittadinanza e di Latini, aveva menzionato ius commercii, connubium, ius suffragii et honorum, ma non ius migrandi (P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Firenze 1896, 40).

[20] Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III.1, Leipzig 1887, 637 (= Le droit public romain VI.2, Paris 1889, 260: «droit d’émigration»). Peraltro, Bonfante nel 1904 curò la traduzione di Th. Mommsen, Abriss cit. 23 e 61 (trad. it. Disegno cit. 25 e soprattutto 72), ove l’espressione tedesca «die latinische Freizügigkeit» fu appunto tradotta (liberamente) in italiano con «il diritto latino di migrazione».

[21] F. De Martino, Storia della costituzione romana II cit. 75 (II cit. 54). Il Maestro aggiungeva (alla nt. 7): «non abbiamo dirette testimonianze sul ius migrandi».

[22] Si veda, esemplarmente, W. Broadhead, Rome's migration policy and the so-called ius migrandi, in Cahiers G. Glotz XII, 2001, 84 ss.; A. Coşkun, Buergerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Buergerrechtswechsel in der Roemischen Republik (5. fruehes 1. Jh. v. Chr.), Stuttgart 2009, passim (cui si contrappone criticamente D. Kremer, A propos d'une tentative recente de deconstruction des privileges latins et en particulier du ius migrandi, in Athenaeum 102 (2014), 226 ss.). Vedi, da ultimo, F. Mercogliano, Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, Napoli 2017, 31 s. (cui rinvio per la bibliografia): «lo ius migrandi … con lo ius commercii e lo ius conubii pare essere stato inserito talvolta anche dalla manualistica in una sorta di scontatissima trinità concettuale». Sono tornati recentemente sull’argomento: S. Barbati, Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi, in Rivista di Diritto Romano XII, 2012; A. Muroni, Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica, in Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 11, 2013 < http://www.dirittoestoria.it/11/note&rassegne/Muroni-Civitas-Romana-categoria-tra-regnum-res-publica.htm >; G. Valditara, L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale, Roma 2015, passim; U. Laffi, Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana, in Athenaeum 105, 2017, 85 ss.

[23] Indicative, a tal proposito, le parole con cui Tito Livio (1.23.1) descrisse il rapporto tra Albani e Romani, e sull’argomento mi limito ad esse: et bellum utrimque summa ope parabatur, civili simillimum bello, prope inter parentes natosque, Troianam utramque prolem, cum Lavinium ab Troia, ab Lavinio Alba, ab Albanorum stirpe regum oriundi Romani essent.

[24] Si pensi agli stanziamenti sul Celio degli abitanti di Alba durante il regno di Tullo Ostilio (Liv. 1.30.1-2) e sull’Aventino degli abitanti di Politoro durante il regno di Anco Marzio (Liv. 1.33.1).

[25] Ancor prima del foedus Cassianum, Romani e Latini avevano concluso un patto regnante Tullo Ostilio (Liv. 1.32.3), rinnovato poi durante il regno di Tarquinio il Superbo (Liv. 1.52.1-5).

[26] Sui contenuti “certi” del foedus, vedi Dion. Hal. 6.95.2; Fest., s.v. «nancitor» 166 L.; Liv. 8.14.10.

[27] Sui contenuti delle quali, vedi Liv. 8.14.1-11.

[28] Liv. 41.8; 41.9; 42.10.

[29] Liv. 39.3.4-6: legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes conuenerant, senatus datus est. his querentibus magnam multitudinem ciuium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos conquireret, et quem C. Claudio M. Liuio censoribus postue eos censores ipsum parentemue eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante.

[30] Liv. 41.8.6-12: mouerunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigauerant, tandem in senatum introductae. summa querellarum erat, ciues suos Romae censos plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint. Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus aut hos aut illos in dilectu militum dare. genera autem fraudis duo mutandae uiritim ciuitatis inducta erant. lex sociis [ac] nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut ciues Romani fierent. ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant. nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibuslibet Romanis in eam condicionem, ut manu mitterentur, mancipio dabant, libertinique ciues essent; et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut ciues Romani * * fiebant. postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in ciuitatem Romanam per migrationem et censum transibant. haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in ciuitates iuberent socios; deinde ut lege cauerent, ne quis quem ciuitatis mutandae causa suum faceret neue alienaret; et si quis ita ciuis Romanus factus esset, <ciuis ne esset>. haec impetrata ab senatu.

[31] Si veda U. Laffi, Le espulsioni da Roma cit. 85 ss., cui rimando per la bibliografia.

[32] Furono censori nel 204 a.C. M. Livio (Salinatore) e C. Claudio (Nerone); nel 199 l’Africano e P. Elio; nel 194 S. Elio e C. Cornelio; nel 189 T. Quinzio e M. Claudio (vedi gli insuperati elenchi curati da T. R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic I, New York 1951).

[33] Cic. pro Archia 11: quoniam census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census ita se iam tum gessisse pro cive.

[34] Conduce a questa conclusione il buon senso, semplicemente, posto che all’inizio del III secolo a.C. i cittadini romani censiti erano già centinaia di migliaia (vedi i dati del diciannovesimo lustro, come riportati da Liv. 47.10.2). In tal senso si era già espresso A. E. Astin, Regimen morum, in JRS. 78, 1988, 14 ss., seguito da C. Bur, Le spectacle du cens. Relecture du déroulement de la professio sous la république romaine, in Athenaeum 105, 2017, 520 ss.

[35] Sulle dichiarazioni rese nel censimento, vedi Dion. Hal. 4.15.6 e Tab. Her. ll. 146 s. Per esempi di formule di giuramento solenne richiesto in occasione del censimento, si veda Gell. 4.20.3 e Liv. 43.14. In quest’ultimo brano v’è un chiaro esempio di controllo censorio (cognituros) delle dichiarazioni giurate, disposto con editto censorio (edixerunt), con evidenti effetti giuridici dipendenti dai censori medesimi (iussuros): quia fama erat multos ex Macedonicis legionibus incertis commeatibus per ambitionem imperatorum ab exercitu abesse, edixerunt de militibus P. Aelio [C. Popilio] consulibus postue eos consules in Macedoniam scriptis, ut, qui eorum in Italia essent, intra dies triginta, censi prius apud sese, in prouinciam redirent; qui in patris aut aui potestate essent, eorum nomina ad se ederentur. Missorum quoque causas sese cognituros esse; et quorum ante emerita stipendia gratiosa missio sibi uisa esset, eos milites fieri iussuros.

[36] Sull’argomento, vedi il recentissimo studio di C. Bur, Le spectacle du cens cit. 520 ss., cui rinvio per la bibliografia. L’autore tenta una ricostruzione dei possibili criteri dei controlli censori sulle dichiarazioni rese dai cittadini in occasione del censimento; tra essi, pone la verifica delle professiones dei nuovi cittadini.

[37] Cfr. il già citato (e riportato supra, nt. 35) Liv. 43.14. I censori avevano emanato un editto per disciplinare l’iscrizione censitaria di particolari categorie di cittadini.

[38] Esemplarmente, cfr. la citata vicenda del 177 a.C., narrata in Liv. 41.8-9, in cui appare evidente che l’attività dei censori fu condizionata da una legge, da un senatoconsulto e da un editto del console. In verità, l’editto disponeva il ‘rimpatrio’ dei Latini non legittimati ad essere iscritti nel censo romano; tuttavia i censori, in occasione del successivo censimento nel 173, proprio a causa dell’editto consolare non poterono raccogliere le dichiarazioni di quei Latini (v. Liv. 42.10.3: consul pro contione edixerat… ne quis eorum Romae… censerentur). È appena il caso di notare che non si è trattato di interferenza degli auspici dei consoli su quelli dei censori (vedi, infatti, Gell. 13.15.2-7).

[39] Liv. 41.9: qui socii [ac] nominis Latini, ipsi maioresue eorum, M. Claudio T. Quinctio censoribus postue ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque ciuitatem ante kal. Nouembres redirent.

[40] Liv. 41.8: postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in ciuitatem Romanam per migrationem et censum transibant.

[41] Liv. 41.9: quaestio, qui ita non redissent, L. Mummio praetori decreta est.

[42] Liv. 41.8: mouerunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigauerant, tandem in senatum introductae. Furono censori nel 179-178 a.C. M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore.

[43] La mancanza di accuratezza nella verifica delle dichiarazioni rese con giuramento dai Latini dimostra, mi sembra, un certo favore di base per l’accrescimento della città attraverso le migrazioni latine, considerato anche lo spopolamento che aveva recato la guerra annibalica. Ciò mi fa inevitabilmente pensare al concetto della “città che cresce”, come evidenziato da Livio (4.4: in aeternum urbe condita, in immensum crescente) e poi dal giurista Pomponio (D. 1.2.2.2 (l. sing. enchiridii): aucta in aliquem modo civitate). Circa il favore dei censori, già nel III secolo a.C., riguardo all’incremento delle liste censitarie attraverso l’iscrizione di nuovi cittadini provenienti da altre “cittadinanze”, si veda A. J. Toynbee, L’eredità di Annibale. Roma e l’Italia prima di Annibale I ,Torino 1981 (tit. orig. Hannibal’s legacy. Rome and Her Neighbours before Hannibal’s Entry I, London 1965, 347 ss. e 410 s. A tal proposito, vedi anche F. Mercogliano, Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell’antica Roma, in Cultura giuridica e diritto vivente 2 (2015), 7.

[44] Liv. 42.10.1-3: Eo anno lustrum conditum est; censores erant Q. Fuluius <Flaccus A. Postumius> Albinus; Postumius condidit. censa sunt ciuium Romanorum capita ducenta sexaginta nouem milia et quindecim, minor aliquanto numerus, quia L. Postumius consul pro contione edixerat, qui socium Latini nominis ex edicto C. Claudi consulis redire in ciuitates suas debuissent, ne quis eorum Romae, et omnes in suis ciuitatibus censerentur. Si tratta del censimento compiuto da Q. Fulvio Flacco e L. Postumio Albino, censori nel 174-173 a.C. Da notare che il numero dei cittadini censiti nel 173 a.C., ben trent’anni dopo la conclusione della guerra annibalica, è addirittura inferiore rispetto a quello risultante dal censimento del 294 a.C. (sul quale vedi Liv. 10.47.2).

[45] A proposito di lustrum e lustratio, sono molto interessanti le riflessioni di A. Mastrocinque, La fondazione di Roma e il patto con gli dèi, in Apex. Studi storico-religiosi in onore di E. Montanari, a cura di G. Casadio, A. Mastrocinque, C. Santi, Roma 2016, 103 ss.: «In antico le funzioni censorie erano paragonate a quelle dei fondatori: il lustrum, atto finale della pratica del censimento, veniva avvertito come un atto di fondazione della città, per cui si parlava di lustrum condere, “fondare il lustro”». Si veda anche J. Gagé, Les rites anciens de lustration du populus et les attributs ‘triomphaux’ des censeurs, in MEFRA. 82, 1970, 43 ss.; F. Marco Simón, Ritual participation and collective identity in the roman republic: "censu"’ and "lustrum", in Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo, coord. F. Marco Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez, Barcelona 2006, 153 ss. A proposito di “fondazione” e di “origine”, vedi il fondamentale studio di A. Brelich, Tre variazioni romane sul tema delle origini, Roma 2010 (rist. delle edizioni romane del 1955 e del 1976, a cura di A. Alessandri), 142 ss.

[46] «Res publica res populi» è il principio su cui si basa il concetto di repubblica, secondo la nota enunciazione di Cicerone (nel de republica 1.25.39).